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martedì 28 aprile 2015

FAQ Cookies: cosa cambia in Italia?

Come cambia la disciplina in Italia

La modifica della disciplina in materia di cookie in Italia appare meno radicale rispetto al resto d'Europa. Già in precedenza vigeva, infatti, la regola dell'opt-in (consenso preventivo) ma soltanto per i cookie "tecnici", sopra citati.
Ogni altro accesso ed ogni altra registrazione non autorizzati sul terminale dell'utente/abbonato erano vietati. Pertanto, in precedenza i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica potevano utilizzare solo i cookie "tecnici" e solo nei confronti degli utenti che avessero espresso il proprio consenso sulla base di una idonea informativa sulle finalità e la durata del trattamento. La concreta regolamentazione dell'uso di tali cookie era poi demandata ad un codice di deontologia e di buona condotta.

Il nuovo art. 122 (comma 1) prevede oggi, viceversa, che i cookie "tecnici" possano essere utilizzati anche in assenza del consenso, ferma restando naturalmente l'informativa. È evidente, quindi, che limitatamente a tali cookie, l'attività degli operatori online risulta semplificata, in quanto essi non devono ottenere un consenso preventivo in tutti quei casi in cui l'utilizzo di cookie o altri dispositivi memorizzati sui terminali degli utenti o dei contraenti serva esclusivamente a scopi tecnici oppure risponda a specifiche richieste dell'utente o del contraente di un servizio Internet. L'assenza del consenso riduce la consapevolezza dell'interessato, che deve essere necessariamente fondata su una informativa chiara e di immediata comprensione.
A titolo esemplificativo –come chiarito anche dal Gruppo "Articolo 29" in un recente parere (WP194)– sono cookie per i quali non è necessario acquisire il consenso preventivo e informato dell'utente:
• i cookie impiantati nel terminale dell'utente/contraente direttamente dal titolare del singolo sito web, se non sono utilizzati per scopi ulteriori: è il caso dei cookie di sessione utilizzati per "riempire il carrello" negli acquisti online, di quelli di autenticazione, dei cookie per contenuti multimediali tipo flash player se non superano la durata della sessione, dei cookie di personalizzazione (ad esempio, per la scelta della lingua di navigazione), ecc.;
• i cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookie cosiddetti "analytics") se perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma aggregata; occorre però che l'informativa fornita dal sito web sia chiara e adeguata e si offrano agli utenti modalità semplici per opporsi (opt-out) al loro impianto (compresi eventuali meccanismi di anonimizzazione dei cookie stessi).
Esclusi i cookie tecnici, anche nella nuova normativa la regola generale per "L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate" resta quella del consenso preventivo e informato dell'utente (opt-in). Ciò vuol dire che tutti i cookie non qualificabili come "tecnici"  che presentano peraltro maggiori criticità dal punto di vista della protezione della sfera privata degli utenti, come ad esempio, quelli usati per finalità di profilazione e marketing  non possono essere installati sui terminali degli utenti stessi se questi non siano stati prima adeguatamente informati e non abbiano prestato al riguardo un valido consenso.

Quali caratteristiche deve avere l'informativa agli utenti?

Come si è detto, l'archiviazione di cookie sui terminali degli utenti deve essere preliminarmente portata a conoscenza degli stessi mediante una chiara informativa, resa con le modalità semplificate di cui all'art. 13, comma 3 del Codice. Ciò vale a prescindere dalla necessità di ottenere il consenso degli utenti o dei contraenti (vedi punto precedente).
Al riguardo, il nuovo art. 122, comma 1, stabilisce che il Garante, ai fini della determinazione delle suindicate modalità semplificate,"tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente".
L'Autorità, quindi, oltre a predisporre le presenti FAQ, ha avviato una consultazione pubblica diretta ai consumatori e ai principali operatori del settore, proprio al fine di acquisirne le proposte e individuare idonee modalità per informare gli utenti con messaggi che siano al tempo stesso chiari e snelli. Pur se resa con modalità semplificate, infatti, l'informativa deve indicare chiaramente quali sono le finalità perseguite mediante il ricorso ai cookie.
A titolo esemplificativo, la finalità consistente nel creare profili degli utenti al fine di inviare loro messaggi pubblicitari mirati, non potrà essere indicata nell'informativa  con il riferimento alla mera finalità pubblicitaria dell'uso dei cookie, ma occorrerà specificare che gli stessi consentiranno al gestore del sito di realizzare appunto una profilazione finalizzata alla successiva attività di direct marketing.
Come si esprime il consenso preventivo all'uso dei cookie?

Nell'ottica della semplificazione va letta anche la disposizione secondo la quale, ai fini dell'espressione del consenso dell'utente all'uso dei cookie, possono essere utilizzate "specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente".
L'idea è di ricorrere a tali strumenti per permettere agli operatori di acquisire in maniera snella dall'utente il consenso all'uso dei cookie, che però, per poter essere valido, deve avere tutte le caratteristiche previste dalla legge. Deve, cioè, risultare in ogni caso specifico, libero ed espresso, come previsto dall'art. 23 del Codice. Anche la direttiva 2009/136/CE, del resto, nel prevedere il ricorso a forme alternative di manifestazione del consenso dell'utente, specifica che le stesse debbano essere comunque conformi alle pertinenti disposizioni della direttiva 95/46/CE.
In primo luogo, dunque, l'uso di qualunque strumento al fine di acquisire il consenso dell'utente all'installazione di cookie dovrebbe essere preceduto da un'idonea informativa, in modo tale da permettere all'utente di scegliere quali cookie accettare e per quali finalità.
Gli strumenti ai quali fa riferimento la previsione sopra richiamata sono, allo stato, diversi e non è escluso che, anche in poco tempo, la creatività dell'industria pubblicitaria e degli operatori della rete ne sviluppino di nuovi.
A titolo esemplificativo, si richiamano:
• le impostazioni presenti nei comuni browser, che consentono o meno la memorizzazione dei cookie nei terminali usati per la navigazione in Internet e che di norma permettono anche di impostare le regole dei cookie in modo che non vengano accettati quelli di "terze parti". Alcuni consentono anche di bloccare i cookie di alcune terze parti e non di altre, tramite una funzione che permette di indicare da quali domini consentire l'invio di cookie;
• gli specifici programmi che possono essere aggiunti al browser (c.d. plug-in), che specializzano le funzioni comunemente rese disponibili dai software per la navigazione e che possono essere configurati dall'utente per effettuare una selezione dei cookie sulla base dei domini di provenienza;
• il c.d. "do not track", che consente all'utente di segnalare a ciascun sito visitato la sua volontà di essere o meno tracciato nel corso della navigazione. Questa modalità tecnica è ancora oggi in fase di discussione all'interno degli organismi di standardizzazione internazionali; inizia ad essere resa disponibile su alcuni browser di ultima generazione, ma, non essendo per l'appunto standardizzata, non vi è la certezza che i segnali che attraverso tale funzionalità l'utente invia ai server siano da questi effettivamente "ascoltati".

Chi è tenuto a informare gli utenti e ad acquisirne il consenso?

L'obbligo di informare l'utente sull'uso dei cookie e di acquisirne il preventivo consenso incombe sul gestore del sito che li usa, in qualità di titolare del trattamento.
Nel caso in cui un sito consenta la trasmissione anche di cookie di "terze parti" (v. punto 1), l'informativa e l'acquisizione del consenso sono di norma a carico del terzo. È necessario che l'utente venga adeguatamente informato, seppur con le modalità semplificate previste dalla legge, nel momento in cui accede al sito che consente la memorizzazione dei cookie terze parti, ovvero quando accede ai contenuti forniti dalle terze parti e, comunque, prima che i cookie vengano scaricati sul suo terminale.
Non è escluso che, anche sulla base di accordi con i siti terze parti, l'informativa fornita agli utenti dal sito "prima parte" contenga anche le informazioni sui cookie trasmessi automaticamente dalle terze parti. Anche in tal caso, l'informativa dovrà specificare la finalità dei cookie utilizzati e, quindi, indicare se gli stessi siano finalizzati a creare profili degli utenti e a inviare loro pubblicità mirate ovvero a effettuare misure di traffico per la valutazione delle prestazioni del sito.
Analogamente, non si può escludere che anche il consenso venga acquisito dalle terze parti per il tramite del sito "prima parte". Occorre tenere presente, infatti, che la richiesta del consenso dell'utente deve essere fatta in stretta relazione all'informativa resa allo stesso, in modo tale da consentirgli di fare scelte realmente consapevoli. Sarà, poi, cura dei diversi gestori coinvolti disciplinare i propri rispettivi ruoli  con particolare riguardo ai rapporti tra titolare e responsabile del trattamento conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

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