La mia azienda, LIKE-MLM Business Services, si occupa di prestare servizi a società di MLM e Network Marketing e spesso, ci viene sottoposta la richiesta di analizzare piani marketing fantasiosi oppure in conflitto con le leggi in vigore.
Ed è a questo punto che generalmente si scatena una vera e propria bufera: ahimè l’interpretazione delle leggi è spesso variegata, ed un termine può essere frainteso o male interpretato, di conseguenza molte società, quando è uscita questa legge, hanno abbandonato questo modello di business proprio perchè non era chiaro cosa era lecito e cosa non era lecito fare.
Vediamo alcuni estratti della legge:
ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
E da quello che leggo io, una interpretazione possibile potrebbe essere “bisogna reclutare soggetti per le loro capacità di vendere, e non promettendo guadagni facili…”
2. È vietata, altresí, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
2. È vietata, altresí, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
E quello che io vedo scritto fra le righe è “non puoi reclutare persone semplicemente promettendo guadagni semplici e spiegando che è possibile guadagnare reclutando altre persone…”
ART. 6.
(Elementi presuntivi)
(Elementi presuntivi)
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell’articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
c) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.
c) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.
Alcune riflessioni:
Ulteriori riflessioni che si possono fare sono le seguenti:
- Da tutto quello che è stato riportato qui sopra si evince chiaramente che il guadagno nell’MLM dovrebbe dipendere dal numero di vendite generate e non dal numero di subaffiliati, perchè però spesso il prodotto non è tanto importante quanto invece la possibilità di guadagnare per le persone che si fanno iscrivere?
- Se non ti venisse comunicato che puoi guadagnare per le persone che fai iscrivere… ti abboneresti lo stesso al servizio pagando un canone mensile? Probabilmente no, e dunque questo è una chiara dimostrazione di come questo genere di MLM non sia legale (tu non ti affili per vendere il prodotto, bensì per trovare altre persone che ti facciano guadagnare);
- Occorre la partita iva ed una ditta individuale per l’MLM? Da quello che viene promesso si: non si tratta di guadagni occasionali ma di rendita a vita, e dunque se hai degli introiti “fissi” hai bisogno di partita iva!
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