La formula del Drop Ship è finalizzata a rendere la pratica dell’e-commerce particolarmente agevole e vantaggiosa per i venditori che si svincolano completamente dagli oneri generatori di problematiche in termini di gestione della logistica.
Invero, il c.d. Drop Ship (o Drop Shipping), è un modello di vendita a distanza attraverso cui si permette ad un soggetto di offrire ad un cliente finale un prodotto, senza detenere alcuna merce in magazzino, mediante il trasferimento al fornitore (c.d. Drop Shipper) di ordini ricevuti dai propri clienti.
Sarà a carico del Drop Shipper la gestione logistica dell’operazione, ivi incluse le attività di stoccaggio, di imballaggio e della successiva spedizione del prodotto al cliente finale.Invero, il c.d. Drop Ship (o Drop Shipping), è un modello di vendita a distanza attraverso cui si permette ad un soggetto di offrire ad un cliente finale un prodotto, senza detenere alcuna merce in magazzino, mediante il trasferimento al fornitore (c.d. Drop Shipper) di ordini ricevuti dai propri clienti.
Da un punto di vista fiscale, operazioni di questo tipo, se eseguite tra soggetti residenti in Stati diversi, possono essere ricondotte al novero delle c.d. “operazioni triangolari IVA”, dove per triangolare si intende un’operazione nella quale:
• intervengono contemporaneamente tre operatori economici diversi, situati in diversi Stati comunitari o extra-comunitari;
• i beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione;
• per realizzare le due diverse cessioni si effettua un unico movimento di beni.
La particolarità delle operazioni triangolari, quindi, si sostanzia nell’unicità dell’operazione rispetto a tutti i soggetti coinvolti. D’altronde, se così non fosse, l’operazione triangolare rientrerebbe nella tradizionale ipotesi di cessione e di rivendita del bene.
In questo senso, per una “chiusura della triangolazione” fiscalmente corretta, risulta essenziale che il bene oggetto della vendita triangolare venga consegnato direttamente dal primo cedente al cessionario o destinatario finale, senza entrare nella disponibilità materiale del primo “cessionario”.
• intervengono contemporaneamente tre operatori economici diversi, situati in diversi Stati comunitari o extra-comunitari;
• i beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione;
• per realizzare le due diverse cessioni si effettua un unico movimento di beni.
La particolarità delle operazioni triangolari, quindi, si sostanzia nell’unicità dell’operazione rispetto a tutti i soggetti coinvolti. D’altronde, se così non fosse, l’operazione triangolare rientrerebbe nella tradizionale ipotesi di cessione e di rivendita del bene.
In questo senso, per una “chiusura della triangolazione” fiscalmente corretta, risulta essenziale che il bene oggetto della vendita triangolare venga consegnato direttamente dal primo cedente al cessionario o destinatario finale, senza entrare nella disponibilità materiale del primo “cessionario”.
L’elemento chiave per la definizione del tipo di triangolazione è il Paese di residenza degli operatori che intervengono nella transazione.
Le operazioni in questione, infatti, possono essere così classificate:
Le operazioni in questione, infatti, possono essere così classificate:
- Triangolazioni nazionali: si configurano quando nell’operazione intervengono due soggetti identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato (fornitore ed acquirente del bene) ed un soggetto estero (destinatario finale del bene);
- Triangolazioni comunitarie: si configurano quando nell’operazione intervengono soggetti d’imposta appartenenti a tre diversi stati comunitari:
- Triangolazioni extracomunitarie: si configurano quando nel rapporto triangolare si inserisce un soggetto non residente nella Comunità Europea, mentre gli altri due soggetti risiedono in un paese comunitario.
Casi pratici
1) Triangolazione nazionale
Un operatore italiano (IT2) acquista beni da fornitore italiano (IT1) conferendogli incarico di spedire o trasportare i beni direttamente al proprio cliente francese (FR), soggetto passivo d’imposta con sede in Francia.
Il rapporto tra i due soggetti IVA è non imponibile ai sensi dell’art. 58, comma 1 del decreto legge 331/93, mentre il rapporto che si instaura tra l’operatore IT2 ed il cessionario francese è non imponibile a norma dell’art. 41, comma 1, del D.L. 331/93.
Nel primo rapporto la non imponibilità all’IVA trova applicazione esclusivamente se i beni non vengono consegnati nel territorio dello Stato, ma trasportati o spediti direttamente nell’altro Stato membro, per incarico del cessionario (IT2) per conto o a nome del fornitore (IT1), (la prassi ricorrente ritiene soddisfatto il requisito triangolare anche quando i beni vengano consegnati ad un vettore incaricato del trasporto nel paese estero).
La documentazione relativa al trasporto, ovvero qualsiasi altro documento dal quale risulti che l’incarico del trasporto o della spedizione è stato conferito al cedente dal proprio cessionario, è sufficiente per provare a superare la presunzione di consegna nello Stato.
Il rapporto tra i due soggetti IVA è non imponibile ai sensi dell’art. 58, comma 1 del decreto legge 331/93, mentre il rapporto che si instaura tra l’operatore IT2 ed il cessionario francese è non imponibile a norma dell’art. 41, comma 1, del D.L. 331/93.
Nel primo rapporto la non imponibilità all’IVA trova applicazione esclusivamente se i beni non vengono consegnati nel territorio dello Stato, ma trasportati o spediti direttamente nell’altro Stato membro, per incarico del cessionario (IT2) per conto o a nome del fornitore (IT1), (la prassi ricorrente ritiene soddisfatto il requisito triangolare anche quando i beni vengano consegnati ad un vettore incaricato del trasporto nel paese estero).
La documentazione relativa al trasporto, ovvero qualsiasi altro documento dal quale risulti che l’incarico del trasporto o della spedizione è stato conferito al cedente dal proprio cessionario, è sufficiente per provare a superare la presunzione di consegna nello Stato.
Obblighi a carico dei soggetti italiani
IT1: emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 58, comma 1 DL 331/93, in quanto effettua un’operazione interna, ma con trasporto o spedizione della merce in altro stato membro.
IT2: effettua una cessione intracomunitaria e pertanto emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1.
IT1: emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 58, comma 1 DL 331/93, in quanto effettua un’operazione interna, ma con trasporto o spedizione della merce in altro stato membro.
IT2: effettua una cessione intracomunitaria e pertanto emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1.
1) Triangolazione comunitaria
Un operatore italiano (IT) acquista beni da soggetto residente in Olanda (NL), conferendo l’incarico a quest’ultimo di consegnare detti beni direttamente al proprio cliente residente in Francia (FR).
L’operatore italiano (IT), nel rapporto con il fornitore olandese, pone in essere un acquisto intracomunitario ex art. 38 del D.l. 331/93 e nel rapporto con il cliente francese effettua una cessione intracomunitaria ex art. 41 del medesimo decreto.
Pertanto IT riceve una fattura senza imposta che deve integrare e registrare a norma degli art. 46 e 47 del DL 331/93, senza esporre l’IVA a norma dell’art. 40, comma 2; ed emette fattura senza IVA, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), da annotare nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72.
Obbligo a carico del soggetto italiano
Per entrambe le operazioni sorge l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (listings), dai quali deve risultare in modo chiaro il ricorso all’operazione triangolare, ancorché i beni non transitino materialmente per il territorio dello Stato.
L’operatore italiano (IT), nel rapporto con il fornitore olandese, pone in essere un acquisto intracomunitario ex art. 38 del D.l. 331/93 e nel rapporto con il cliente francese effettua una cessione intracomunitaria ex art. 41 del medesimo decreto.
Pertanto IT riceve una fattura senza imposta che deve integrare e registrare a norma degli art. 46 e 47 del DL 331/93, senza esporre l’IVA a norma dell’art. 40, comma 2; ed emette fattura senza IVA, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), da annotare nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72.
Obbligo a carico del soggetto italiano
Per entrambe le operazioni sorge l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (listings), dai quali deve risultare in modo chiaro il ricorso all’operazione triangolare, ancorché i beni non transitino materialmente per il territorio dello Stato.
1) Triangolazione extra comunitaria
Una società italiana (IT) acquista un bene dalla Cina (CN – soggetto extra UE) e lo vende ad un soggetto francese (FR). La società italiana ordina al soggetto cinese di inviare la merce in Francia a mezzo corriere internazionale.
IT= promotore della triangolazione
CN= primo cedente
FR= destinatario finale
La società italiana (IT) non realizza un’operazione intracomunitaria dal momento che la merce non proviene da uno Stato membro, né compie un’operazione all’esportazione (non imponibile art. 8) poiché la merce non è comunitaria.
IT= promotore della triangolazione
CN= primo cedente
FR= destinatario finale
La società italiana (IT) non realizza un’operazione intracomunitaria dal momento che la merce non proviene da uno Stato membro, né compie un’operazione all’esportazione (non imponibile art. 8) poiché la merce non è comunitaria.
Obblighi a carico del soggetto italiano
1) La società italiana (IT) realizza un’operazione fuori campo IVA, quindi emette fattura fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7 del DPR 633/72 poiché la merce è situata al di fuori dello Stato, pertanto sarà il soggetto francese (FR) ad assolvere l’IVA all’atto dell’importazione.
2) Riceve la fattura dal primo cedente (CN) che andrà registrata soltanto in contabilità generale.
1) La società italiana (IT) realizza un’operazione fuori campo IVA, quindi emette fattura fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7 del DPR 633/72 poiché la merce è situata al di fuori dello Stato, pertanto sarà il soggetto francese (FR) ad assolvere l’IVA all’atto dell’importazione.
2) Riceve la fattura dal primo cedente (CN) che andrà registrata soltanto in contabilità generale.
Un operatore italiano (IT2) acquista beni da fornitore italiano (IT1) conferendogli incarico di spedire o trasportare i beni direttamente al proprio cliente francese (FR), soggetto passivo d’imposta con sede in Francia.
Il rapporto tra i due soggetti IVA è non imponibile ai sensi dell’art. 58, comma 1 del decreto legge 331/93, mentre il rapporto che si instaura tra l’operatore IT2 ed il cessionario francese è non imponibile a norma dell’art. 41, comma 1, del D.L. 331/93.
Nel primo rapporto la non imponibilità all’IVA trova applicazione esclusivamente se i beni non vengono consegnati nel territorio dello Stato, ma trasportati o spediti direttamente nell’altro Stato membro, per incarico del cessionario (IT2) per conto o a nome del fornitore (IT1), (la prassi ricorrente ritiene soddisfatto il requisito triangolare anche quando i beni vengano consegnati ad un vettore incaricato del trasporto nel paese estero).
La documentazione relativa al trasporto, ovvero qualsiasi altro documento dal quale risulti che l’incarico del trasporto o della spedizione è stato conferito al cedente dal proprio cessionario, è sufficiente per provare a superare la presunzione di consegna nello Stato.
Il rapporto tra i due soggetti IVA è non imponibile ai sensi dell’art. 58, comma 1 del decreto legge 331/93, mentre il rapporto che si instaura tra l’operatore IT2 ed il cessionario francese è non imponibile a norma dell’art. 41, comma 1, del D.L. 331/93.
Nel primo rapporto la non imponibilità all’IVA trova applicazione esclusivamente se i beni non vengono consegnati nel territorio dello Stato, ma trasportati o spediti direttamente nell’altro Stato membro, per incarico del cessionario (IT2) per conto o a nome del fornitore (IT1), (la prassi ricorrente ritiene soddisfatto il requisito triangolare anche quando i beni vengano consegnati ad un vettore incaricato del trasporto nel paese estero).
La documentazione relativa al trasporto, ovvero qualsiasi altro documento dal quale risulti che l’incarico del trasporto o della spedizione è stato conferito al cedente dal proprio cessionario, è sufficiente per provare a superare la presunzione di consegna nello Stato.
Obblighi a carico dei soggetti italiani
IT1: emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 58, comma 1 DL 331/93, in quanto effettua un’operazione interna, ma con trasporto o spedizione della merce in altro stato membro.
IT2: effettua una cessione intracomunitaria e pertanto emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1.
IT1: emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 58, comma 1 DL 331/93, in quanto effettua un’operazione interna, ma con trasporto o spedizione della merce in altro stato membro.
IT2: effettua una cessione intracomunitaria e pertanto emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1.
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